Il “preposto” rappresenta una figura con compiti di supervisione e controllo all’interno del contesto lavorativo. La responsabilità attribuibile a questo ruolo può manifestarsi sia in modo formale che sostanziale, come delineato dall’art. 299 del D.lgs. 81/08, il quale, in caso di incidenti, comporta implicazioni anche per coloro che operano in qualità di preposti. Prosegui la lettura per approfondire ulteriormente l’argomento.

  1. Che significa il termine “preposto”?
  2. Chi e quando assume un ruolo di preposto?
  3. Il preposto di diritto e quello di fatto
  4. Come persona con più anzianità lavorativa, in assenza del preposto “ufficiale”, divento automaticamente preposto di fatto i base all’art.299?
  5. Le responsabilità non si scansano, meglio conoscerle
  6. Per approfondire
  7. Nella tua azienda affronti questi problemi?

Che significa il termine “preposto”?

Il Treccani definisce preposto “chi ricopre una carica di preminenza su altri, […] o una funzione direttiva, di sovrintendente, ispettore, sorvegliante e sim.”1

E difatti se cerchiamo l’etimologia del termine “preposto” compaiono risposte simili a questa: il termine “preposto” deriva dal latino praepositus, composto da prae (prima, davanti) e positus (posto, messo). Letteralmente, “preposto” significa “messo davanti”, “posto a capo2.

Già da queste prime definizioni possiamo quindi intuire che un lavoratore-preposto è una persona che non svolge una mera attività di lavoro ma deve fare, e vedere, qualcosa di più.

Chi e quando assume un ruolo di preposto?

Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’art.2, comma 1, lettere b), d), ed e) gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”3.

L’avv. Rolando Dubini, noto penalista del Foro di Milano, cassazionista ed autore di numerosi contributi in materia di sicurezza sul lavoro, in un articolo di approfondimento sul portale Puntosicuro.it4 specifica che l’art.299 opera a posteriori per attribuire responsabilità penali dirette in difetto di preventiva individuazione da parte del datore di lavoro e dirigenti così come prescritto all’art.18 del D.lgs. 81/08 comma 1 lett. b-bis) aggiunta con il D.L. 146/2021 conv. con mod. dalla L.215/20215.

Nel suo interessante contributo, l’avvocato cita una serie di sentenze che riportano agli anni ’80 a conferma che tale posizione di garanzia e tale figura non è una novità sebbene molti, durante i miei corsi ma anche nelle attività di consulenza che svolgo presso le aziende, ne parlano come una figura relativamente recente. Ciò che è recente è l’adeguamento del d.lgs. 81/08 alla giurisprudenza con la citata L.215/2021 che ha previsto l’obbligo del datore di lavoro e del dirigente di “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’art.19 […]”.

Il preposto di diritto e quello di fatto

Un’altra autrice qualificata, l’avv. Anna Guardavilla, in un suo contributo del 20167 spiega le ricadute pratiche dell’art.299 commentando alcune sentenze, tra le quali Cassazione Penale, Sez.IV, 29 maggio 2014 n. 222468,  in cui ad un imputato “era stato ascritto di aver assunto di fatto le funzioni di preposto presso la ditta C. s.r.l. e di aver in tale veste ordinato al dipendente B.O. di salire su un muro di spina dell’immobile visitato per prendere visione dei lavori di ristrutturazione da compiersi successivamente, senza preventivamente segnalare al datore di lavoro le condizioni di pericolo esistenti; sicché al cedimento del muro il lavoratore era caduto a terra riportando lesioni personali…”.

In particolare, specifica l’Avv. Guardavilla, era stato accertato che “C. avesse assunto il ruolo di preposto di fatto in quanto titolare di adeguata competenza professionale, svolgeva un’ampia gamma di mansioni, sia tecniche che commerciali, con ampi poteri di iniziativa e di impulso, esercitati in piena autonomia, in tale ambito sovrintendeva all’attività lavorativa dei dipendenti dell’impresa, vigilando sulla corretta esecuzione delle opere e delle direttive datoriali o di quelle che egli stesso impartiva, nell’ambito dei sopralluoghi finalizzati al procacciamento di affari o commesse, disponeva direttamente della manovalanza dell’impresa e ne ripartiva i compiti.” Pertanto, spiega nel suo commento, “il C. che era tenuto a segnalare tempestivamente al datore di lavoro le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali, nonché ogni altra situazione di pericolo verificatasi durante il lavoro, secondo il disposto del D.Lgs. n.81 del 2008, art.19” e che non ha fatto.

A commento dell’articolo ho letto una domanda che è molto frequente durante i corsi:

Come persona con più anzianità lavorativa, in assenza del preposto “ufficiale”, divento automaticamente preposto di fatto i base all’art.299?

Rispondo che un lavoratore non diventa automaticamente preposto di fatto per la sola anzianità lavorativa ma ciò che fa la differenza però è se in concreto si svolgono le funzioni di preposto ex art.19. Indipendentemente da una nomina formale bensì perché, ad esempio, ci si è guadagnati un riconoscimento dai capi e dai lavoratori diventando un riferimento nello svolgimento delle operazioni, e nella quotidianità, per indole o capacità o prassi, si svolgono quelle azioni tali da indicarlo come il lavoratore che ricopre una carica di preminenza su altri anche se questa non necessariamente porta con sé il titolo scritto da qualche parte di “capo”, “coordinatore” o simili.

Le responsabilità non si scansano, meglio conoscerle

A maggior ragione, quindi, chiunque svolge un ruolo come capo-turno, capo-ufficio, responsabile di reparto, ecc, è bene che abbia presente di essere senza fuor di dubbio un preposto. E il Datore di Lavoro o dirigente è bene che corra a revisionare l’organigramma poiché il comma 1 b-bis) dell’art.18 D.lgs. 81/08 non è più una novità, ed oltre a risultare inadempienti si stanno mettendo in difficoltà i propri collaboratori.

Per approfondire

  1. https://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/preposto/ ↩︎
  2. Ho trovato a questo link un’interessante disamina del termine ↩︎
  3. Link all’articolo ↩︎
  4. Puntosicuro.it del 02/03/2022. Il nuovo preposto: principio di effettività, obblighi e formazione ↩︎
  5. Link all’Art.18 D.lgs. 81/08 ↩︎
  6. Per un esempio, fra i molti, rimando al commento di una sentenza a cura di Gerardo Porreca ↩︎
  7. Puntosicuro.it del 22/12/2016. Esercizio di fatto dei poteri direttivi: l’art.299 in giurisprudenza ↩︎
  8. Cassazione Penale, Sez.IV, 29 maggio 2014 n. 22246: sentenza completa ↩︎

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