Nei precedenti articoli ho approfondito le lettere dalla a) alla f-bis) dell’art.19 D.lgs. 81/08 per aiutare i preposti, ma anche i loro Datori di Lavoro e Dirigenti, ad ottenere elementi utili per svolgere al meglio i compiti di prevenzione derivanti dagli obblighi di legge.
Ora soffermiamoci sull’ultimo obbligo: “frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37”, quindi è sulla formazione dei preposti che poniamo la nostra attenzione1.
Indice dei contenuti
- L’obbligo di formazione
- Cosa prevede l’art. 37 per la formazione del preposto?
- Aggiornamento periodico ogni due o cinque anni?
- Cosa prevede l’Accordo Stato-Regioni vigente per la formazione dei preposti?
- La formazione non ti salva, ma ti sveglia!
- Infortunio e colpa del preposto
- La Decisione della Corte di Cassazione
- L’irrilevanza della mancata formazione
- Infortunio con il carrello elevatore e colpa del preposto
- Perché è importante la formazione
- Domande utili per il preposto
- Domande utili per il titolare dell’impresa
- Un suggerimento pratico per il preposto
- Un suggerimento pratico per il Datore di Lavoro
- Per approfondire
- Quali problemi devi affrontare nella tua azienda?
L’obbligo di formazione
Il preposto è la figura che, di fatto, garantisce il rispetto delle norme di sicurezza sul luogo di lavoro. Non è un ruolo solo “sulla carta”: è il punto di riferimento operativo per i lavoratori e ha la responsabilità di vigilare sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e i dispositivi di protezione individuale e collettiva. Per questo, la legge impone un requisito fondamentale: deve essere formato in modo specifico e aggiornato periodicamente.
L’articolo 37 del D.Lgs. 81/08 stabilisce le regole per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, indicando obblighi specifici per i preposti ai commi 7., 7-bis. e 7-ter.2 Vediamo cosa significa in concreto.
Cosa prevede l’art. 37 per la formazione del preposto?
Il decreto stabilisce alcuni punti chiave:
- La formazione deve essere specifica e aggiuntiva rispetto a quella dei lavoratori. Non basta il “classico” corso sulla sicurezza: cioè, il preposto deve ricevere una formazione mirata sul suo ruolo di vigilanza e controllo. La formazione aggiuntiva a quella specifica in relazione al rischio (basso, medio o alto) è di 12 ore.
- Deve essere aggiornata periodicamente. Questo significa che non è sufficiente un corso una tantum: il preposto deve mantenere aggiornate le sue competenze in relazione ai rischi e ai cambiamenti sopravvenuti nella valutazione degli stessi, così pure nell’evoluzione dei processi e dell’organizzazione aziendale.
Aggiornamento periodico ogni due o cinque anni?
La Commissione Interpelli, con l’interpello n.6/2024 dell’INL3 ha confermato che le disposizioni del comma 7-ter dell’art. 37 del D.lgs. 81/08, introdotte nel tentativo di stabilire un aggiornamento biennale per i preposti, saranno applicabili solo una volta adottato il nuovo accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni. Pertanto, dal momento che il nuovo Accordo Stato-Regioni4 è stato pubblicato il 17 Aprile 2025, la periodicità dell’aggiornamento preposti diventa a cadenza biennale.
Cosa prevede l’Accordo Stato-Regioni vigente per la formazione dei preposti?
L’Accordo Stato-Regioni 17 Aprile 20255, specifica che la formazione per i preposti deve prevedere un modulo aggiuntivo di almeno 12 ore rispetto a quella dei lavoratori. I contenuti devono includere:
- Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
- Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
- Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- Incidenti e infortuni mancati;
- Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
- Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
- Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.
La formazione non ti salva, ma ti sveglia!
Il corso preposti che svolgo suscita sempre molte domande nei partecipanti e non è raro dover gestire lavoratori che, a ragione, si sentono improvvisamente intrappolati in un ruolo pieno di responsabilità. Eppure, spesso, quegli stessi lavoratori sono preposti di fatto già da parecchi anni.
Con il corso di formazione non si aggiungono nuove responsabilità, domani avranno i medesimi obblighi di ieri, ma attraverso una formazione efficace ed attenta alle specifiche situazioni si dà una svegliata a questioni che altrimenti rimarrebbero incombenti fino a quando non succede qualcosa.
Un caso che ritengo utile per capire l’importanza della formazione del preposto, non tanto per salvarlo ma per svegliarlo l’ho preso dalla sentenza della Cassazione Penale n.30800/20226: “La mancata formazione del preposto di fatto non ne esclude la responsabilità”.
Infortunio e colpa del preposto
Il caso riguarda un infortunio occorso a un lavoratore che ha subito l’amputazione di un braccio mentre utilizzava una macchina scorniciatrice difettosa. Il lavoratore era stato adibito, dal preposto, a mansioni diverse da quelle previste dal suo contratto di assunzione (facchinaggio), ovvero alla lavorazione del legno con una scorniciatrice. Utile ricordare che il preposto non ha tra i suoi obblighi quello di adibire i lavoratori a mansioni differenti rispetto alle quali sono destinati. Errore che si commette spessissimo nella pratica.
Questa macchina, al momento dell’infortunio, era priva dei dispositivi di sicurezza previsti, in particolare il microinterruttore di blocco non funzionava e lo sportello era sollevato. Nel tentativo di rimuovere residui di legno incastrati, il lavoratore rimaneva impigliato nel macchinario, subendo gravi lesioni.
Nei precedenti gradi di giudizio, il preposto era stato ritenuto responsabile del reato di lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche. Gli veniva contestato, in qualità di preposto, di aver adibito il dipendente a mansioni non sue senza fornirgli adeguate informazioni e di aver omesso la dovuta vigilanza.
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, contestando principalmente la sua qualifica di preposto, sostenendo di non aver ricevuto la formazione aggiuntiva prevista per tale ruolo e di non poter quindi rivestire una posizione di garanzia. Secondo la difesa, la responsabilità per la mancata sicurezza del macchinario e per l’impiego del lavoratore in mansioni diverse ricadeva sul datore di lavoro.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la condanna ed ha evidenziato che, come accertato dai giudici di merito, l’imputato rivestiva sia formalmente che di fatto la qualifica di preposto. Formalmente, aveva ricevuto una lettera con l’incarico di “controllore di produzione, con il compito di supervisionare la produzione di tutto il reparto produttivo, coordinando le varie attività tra le maestranze e l’espletamento del lavoro altrui”. Di fatto, era emerso che decidesse quali lavori affidare ai dipendenti, e fu proprio lui ad adibire il lavoratore infortunato a un’attività per la quale non era formato.
L’irrilevanza della mancata formazione
Un punto cruciale della sentenza riguarda proprio la mancata formazione del preposto. La Cassazione ha chiarito che il fatto che un preposto non abbia seguito i corsi di formazione e aggiornamento previsti dalla legge non lo esonera dalle sue responsabilità in caso di infortunio di un lavoratore. La responsabilità del preposto non deriva necessariamente dal conferimento di una delega formale o dall’aver ricevuto una specifica formazione, ma può scaturire anche dall’esercizio di fatto delle funzioni tipiche di tale figura di garante. Nel caso specifico, il preposto, pur non avendo seguito la formazione, svolgeva di fatto le mansioni di preposto. Inoltre il preposto avrebbe dovuto impedire l’utilizzo del macchinario con il microinterruttore di sicurezza non funzionante.
In sintesi, la sentenza della Cassazione Penale n. 30800/2022 sottolinea che le responsabilità non vengono meno per la sola assenza di una formazione formale, soprattutto se le funzioni tipiche del ruolo vengono esercitate di fatto ed ha richiamato gli specifici obblighi dell’art.19 D.lgs. 81/08. questa sentenza compendia una serie di questioni trattate in altri articoli: dalla questione del ruolo di fatto alle situazioni pericolose.
Infortunio con il carrello elevatore e colpa del preposto
Un altro caso, di una decina d’anni fa, riguarda un’Azienda di distributori automatici coinvolta in un infortunio occorso a due tecnici manutentori che stavano pulendo la gabbia esterna di un distributore, pesante e ingombrante. Per poterla movimentare, un lavoratore inclina la gabbia mentre l’altro la inforca, da sotto, con il carrello elevatore. Peccato che entrambi non fossero abilitati alla conduzione del carrello elevatore, senza cioè il necessario corso teorico-pratico, ed eseguono la manovra in modo scorretto, con il rischio che il lavoratore a terra possa essere colpito al piede dalle forche del carrello e riportare gravi lesioni; ciò che accadde. Questo genere di operazioni è stato appurato come fosse una prassi, ovvero i comportamenti pericolosi (l’uso scorretto del carrello elevatore) erano diventati normali. Per questo infortunio la Corte di Cassazione, il 6 dicembre 2017 con sentenza numero 548257, ha addebitato le responsabilità al preposto perché sapeva e non interveniva.
Perché è importante la formazione
Individuare i preposti, chiarire la loro posizione gerarchica, i confini entro i quali agire, e destinarli alla formazione aggiuntiva è un aspetto fondamentale per avere dei collaboratori consapevoli del loro ruolo.
La formazione, quando fatta bene, aiuta proprio a chiarire i limiti, definire gli obblighi, far emergere le paure e – perché no – far capire ad alcuni che a tutti piace comandare e avere un ruolo di preminenza sugli altri, ma non tutti vogliono anche le responsabilità conseguenti, ed allora è proprio il caso di averle ben chiare tali responsabilità
Domande utili per il preposto
Hai dubbi sul tuo ruolo o vuoi approfondire qualche aspetto della tua responsabilità? Ecco quattro domande utili per te. Contattami per una consulenza o un confronto!
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Domande utili per il titolare dell’impresa
Se sei un datore di lavoro, ecco per te quattro domande per aiutarti ad individuare eventuali criticità formative per i preposti.
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Un suggerimento pratico per il preposto
Per essere sempre preparato e consapevole del tuo ruolo, segui questi tre passi:
1️⃣ Chiedi all’azienda il tuo piano formativo – Assicurati di sapere quando hai svolto l’ultimo aggiornamento e quando è previsto il prossimo. La formazione non è un’opzione, è un obbligo!
2️⃣ Verifica se hai ricevuto tutta la formazione necessaria – Oltre al corso base sulla sicurezza, hai completato la formazione aggiuntiva di almeno 8 ore prevista per i preposti? Se hai dubbi, confrontati con il tuo datore di lavoro, l’RSPP o il RLS.
3️⃣ Segnala la necessità di aggiornamenti – Se sono passati anni dall’ultima formazione o se ci sono stati cambiamenti nei processi aziendali, chiedi un aggiornamento per essere sempre al passo con le responsabilità del tuo ruolo.
Vuoi chiarimenti sul tuo ruolo e sulla formazione che ti spetta? Contattami per un confronto!
Un suggerimento pratico per il Datore di Lavoro
Garantire la formazione adeguata ai preposti è una tua responsabilità. Ecco tre azioni immediate:
1️⃣ Mappa tutti i preposti della tua azienda – Assicurati di aver identificato correttamente chi svolge questo ruolo, anche di fatto, e verifica se ha ricevuto la formazione obbligatoria.
2️⃣ Controlla lo stato della loro formazione – Recupera la documentazione e verifica se i tuoi preposti hanno frequentato i corsi previsti e se sono in regola con l’aggiornamento.
3️⃣ Affidati a un professionista qualificato – Non lasciare la formazione al caso: scegli un esperto che sappia rendere i tuoi preposti realmente consapevoli del loro ruolo, programma con lui un piano di formazione dettagliato e monitora l’efficacia degli interventi formativi.
Vuoi una consulenza mirata o organizzare la formazione dei tuoi preposti? Contattami subito!
Per approfondire
- Art.19 D.lgs. 81/08 ↩︎
- Art.37 D.lgs. 81/08 ↩︎
- MLPS: Interpello 24 Ottobre 2024 – n.6/2024 ↩︎
- Per una lettura e approfondimento del Nuovo ASR: Aifos ↩︎
- Per una panoramica degli ASR e scaricarli: Certifico.com ↩︎
- Cassazione Penale, Sez.4, 09 agosto 2022, n.30800 – Infortunio del lavoratore adibito a mansioni diverse da quelle stabilite in contratto. La mancata formazione del preposto di fatto non ne esclude la responsabilità ↩︎
- Cass. Pen., Sez.4, 06 dicembre 2017 n.5485 – Prassi scorretta e pericolosa tollerata e mai impedita. Responsabilità del preposto ↩︎
Quali problemi devi affrontare nella tua azienda?
❌ Non sai chi deve assumere il ruolo di preposto?
❌I tuoi preposti sono adeguatamente formati e aggiornati?
❌Il tuo RSPP ha bisogno di un supporto concreto?
❌L’ufficio HR fatica a selezionare i coordinatori giusti?
❌I preposti della tua azienda hanno strumenti pratici per gestire il loro ruolo?
❌Ci sono tensioni tra i preposti e i lavoratori che rallentano la produttività e compromettono la sicurezza?
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